Art. 10 — Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →
L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. La stessa facolta' e' concessa al singolo candidato o al suo delegato. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.
Testo vigente dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva