Art. 14

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Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto e' valido anche se espresso in piu' di uno dei modi predetti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1993 al 13 luglio 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art14 · fonte su Normattiva