Art. 14
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Testo vigente dal 13 luglio 1996 al 28 marzo 2006 · versione 2 su Normattiva
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Spiegazione
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5 versioni dal 1993
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Elezioni - Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Sistema elettorale - Attribuzione di un premio di maggioranza non subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti - Impossibilità per l'elettore di esprimere una preferenza per i candidati - Eccepito difetto di rilevanza - Reiezione - Peculiarità e rilievo costituzionale delle questioni - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell'art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU - degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (tutti nel testo in vigore risultante dalle modificazioni apportate dalla legge n. 270 del 2005), nelle parti in cui, rispettivamente, disciplinano l'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza. Infatti, come risulta dall'ampia e articolata motivazione dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale è stata proposta un'azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata - come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio dell'interesse ad agire - ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. Ne consegue che il petitum oggetto del giudizio principale non risulta totalmente assorbito dalla pronuncia sulle questioni, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. A ciò va aggiunto che, nella fattispecie in esame, le sollevate questioni hanno ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione; sicché la loro ammissibilità deriva, in via principale, dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento, la cui portata, ad avviso del remittente, non risulta esattamente delineata dalla normativa elettorale impugnata. Ciò fa sorgere l'esigenza di garantire il principio di costituzionalità, che rende imprescindibile affermare il sindacato di costituzionalità, destinato a «coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche con riferimento alle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte». - Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, «va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere», v., tra le molte, la citata sentenza n. 263/1994. - Per il principio secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente sono rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile, v., fra le più recenti, le citate sentenze nn. 91/2013, 280/2012, 279/2012, 61/2012 e 270/2010. Per il consolidato principio secondo cui «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi», anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi, v. le citate sentenze nn. 4/2000 e 59/1957. - Sul principio secondo cui il sindacato di costituzionalità «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte», v. le citate sentenze nn. 387/1996, 384/1991 e 226/1976.
Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Elezioni - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica - Sistema elettorale che consente all'elettore di scegliere solo una lista di partito, cui è rimessa la designazione di tutti i candidati - Impossibilità per l'elettore di esprimere una preferenza per i candidati - Violazione dei principi del mandato diretto, e del voto libero e personale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost., l'art. 14, comma 1, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. La norma censurata, concernente le modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti del Senato della Repubblica, si inserisce in un contesto normativo in base al quale tale voto avviene per liste concorrenti di candidati (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993), presentati «secondo un determinato ordine», in numero «non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione» (art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993). Le circoscrizioni elettorali, la cui disciplina non è investita dalle censure, corrispondono sempre, per il Senato, ai territori delle Regioni (art. 2 del d.lgs. n. 533 del 1993). La ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti è, inoltre, effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza, che è definito, per il Senato, «di coalizione regionale» (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993); e sono proclamati «eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» nella lista (art. 17, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993). In questo quadro, la disposizione impugnata, nello stabilire che il voto espresso dall'elettore, destinato a determinare per intero la composizione del Senato, è un voto per la scelta della lista, esclude ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall'ordine di presentazione dei candidati nella stessa, sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell'elettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che - in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie - contiene un numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all'intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall'elettore stesso. Una simile disciplina priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti, e compromette la libertà di voto del cittadino, chiamato a determinare l'elezione di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo di candidati, che difficilmente conosce. In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi ovvero da circoscrizioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto. Le condizioni stabilite dalla norma censurata sono, viceversa, tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto. - Per il principio secondo cui l'attribuzione ai partiti del compito di indicare l'ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino, a condizione che quest'ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza», v. la citata sentenza n. 203/1975. - Sulle funzioni attribuite ai partiti politici dalle leggi elettorali, v. la citata ordinanza n. 79/2006. - Per l'affermazione secondo cui la libertà del voto di cui all'art. 48 Cost. è alla base del principio democratico, v. la citata sentenza n. 16/1978.
ELEZIONI - NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI MAGGIORANZA E LA LIMITAZIONE DELLA PREFERENZA DELL'ELETTORE ALLA LISTA - IDONEITA' DELLA NORMATIVA RIMASTA IN VIGORE A GARANTIRE IL RINNOVO DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI - DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA A PARTIRE DALLA SUCCESSIVA CONSULTAZIONE ELETTORALE - ININFLUENZA SULLE ELEZIONI SVOLTE IN APPLICAZIONE DELLE NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI E SUGLI ATTI CHE LE CAMERE ADOTTERANNO PRIMA DEL LORO RINNOVO, IN CONSIDERAZIONE DEL FONDAMENTALE PRINCIPIO DI CONTINUITA' DELLO STATO.
La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (concernenti l'attribuzione dei premi di maggioranza e la limitazione della preferenza dell'elettore alla lista) è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, delle assemblee parlamentari, poiché stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l'attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate. Si tratta di un meccanismo di natura proporzionale, depurato dell'attribuzione del premio di maggioranza, nel quale è consentita l'espressione di un voto di preferenza per i candidati. Non rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia di tale meccanismo, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale. Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che comunque non incidono sull'operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell'organo, possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già vigenti. In ogni caso, simili eventuali inconvenienti, riguardanti, tra l'altro, le modalità di redazione delle schede elettorali, potranno essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia, ferma la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua. Infine, la decisione di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa rimasta in vigore, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Infatti, il principio della cd. retroattività delle sentenze di accoglimento vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali, rilevando, nella specie, il principio fondamentale della continuità dello Stato, che si realizza in concreto attraverso la continuità dei suoi organi costituzionali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. - Sulla necessità che la normativa elettorale sia sempre, anche in caso di sua accertata parziale illegittimità costituzionale, complessivamente idonea a garantire il rinnovo in ogni momento dell'organo costituzionale elettivo, v., da ultimo, la citata sentenza n. 13/2012. - Per l'affermazione che le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie, in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali», v. le citate sentenze nn. 13/2012 (ove è altresì sottolineata l'esigenza di scongiurare l'eventualità di paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica), 16/2008, 15/2008, 13/1999, 26/1997, 5/1995, 32/1993, 47/1991 e 29/1987. - Per il principio secondo cui non rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia del meccanismo elettorale, risultante dallo scrutinio di costituzionalità, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale, v. la citata sentenza n. 32/1993, ove è altresì sottolineata la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua. - Sull'irrilevanza di eventuali inconvenienti legati alla possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, a patto che non incidano sull'operatività del sistema elettorale né paralizzino la funzionalità dell'organo, v. la citata sentenza n. 32/1993. - Sull'ammissibilità del referendum relativo alla preferenza unica, v. la citata sentenza n. 47/1991. - Per l'affermazione che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento, alla stregua dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata (principio solitamente enunciato con il ricorso alla formula della c.d. retroattività di dette sentenze), vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida, v. la citata sentenza n. 139/1984.
Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Elezioni - Elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Sistema elettorale che non permette al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati - Asserita lesione del diritto di voto libero, uguale e segreto - Censura di norme elettorali che non devono essere applicate nei giudizi a quibus - Questione diretta ad introdurre un controllo di costituzionalità, surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti costituzionali - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, commi 1, numero 5), e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005) e degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (nel testo risultante dalla citata legge del 2005), impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono norme per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non permettono al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati, ma lasciano allo stesso la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti, attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali, determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati, i quali, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e il ruolo di nominati e non già di eletti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, tutte le impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 1 del 2014, sicché è venuto meno l'oggetto delle questioni, perché a seguito di tale decisione, le predette norme sono state già rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Inoltre, dalla stessa prospettazione emerge chiaramente che, per la definizione dei giudizi principali, il rimettente non è in alcun modo chiamato ad applicare le censurate norme elettorali, dovendo egli esclusivamente accertare la penale responsabilità di due cittadini extracomunitari, per i reati loro rispettivamente ascritti di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo. Nella specie, l'impugnazione delle menzionate norme elettorali si configura quale tentativo da parte del rimettente di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità, che risulta surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti sanciti dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, essendo del tutto carente il nesso di indispensabile pregiudizialità dello specifico scrutinio richiesto alla Corte rispetto agli esiti della decisione del giudizio principale. D'altra parte, la radicale mancanza d'incidentalità del richiesto vaglio delle norme neppure può dirsi colmata dalla affermazione - peraltro formulata in maniera del tutto apodittica - di una conseguente "non prescrittività" delle leggi approvate dai Parlamenti succedutisi dopo il dicembre del 2005 (e costituiti sulla base di norme elettorali incostituzionali) e quindi anche di quelle penali applicabili nei processi a quibus . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato, v. la citata sentenza n. 1/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme già dichiarate costituzionalmente illegittime, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 321/2013, 294/2013, 280/2013 e 257/2013. - Sull'indispensabile requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 306/2013, 196/2013, 176/2013 e 81/2013.
Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 58 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41
… l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e , annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. L'elettore, senza…
Art. 59-bis
1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido …
Art. 31
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente…
Art. 48 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 59 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da…
Art. 41
… stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alla voce…
Art. 42
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 45 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 18) Una scheda valida rappresenta un voto di lista. L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze e' di tre, se…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art14 · fonte su Normattiva