Art. 110 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85
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L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 28 dicembre 1993 · versione 0 su Normattiva