Art. 113T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1957 al 7 febbraio 1974. Leggi il testo vigente →

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci. Il Giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 7 febbraio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art113 · fonte su Normattiva