Art. 21T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma

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La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 28 dicembre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art21 · fonte su Normattiva