Art. 49 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38
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I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato ((nonche' gli appartenenti alla polizia di Stato)) sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ((ad essi)) di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. ((La loro iscrizione)) nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.
Testo vigente dal 10 luglio 1981 al 10 settembre 1991 · versione 9 su Normattiva