Art. 72T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32

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Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

  • a)del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
  • b)del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
  • c)del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma, dello scrutatore;
  • d)del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio. ((Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.)) I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti ((dei candidati nel collegio uninominale e)) di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Testo vigente dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art72 · fonte su Normattiva