Art. 25

[1](Art. 25 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione, o a riporto bancario che abbia sostanziale carattere di anticipazione, e' soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 del presente Testo unico e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto od il privato sovventore dell'anticipazione. Quando le operazioni di cui sopra abbiano avuto luogo dopo il 1 gennaio 1946, la deduzione e' subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito. Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto di borsa o di speculazione, e' soggetto all'imposta straordinaria pel valore del titoli stessi risultante dal prezzo di compenso del mese di marzo 1947 o determinato per lo stesso mese ai sensi dell'articolo 19 e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto. Quando il riporto di borsa o di speculazione abbia avuto luogo dopo il 1 gennaio 1946, la deduzione e' subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito. Il prenditore dei titoli a riporto e' soggetto all'imposta straordinaria per la somma che, alla data del 28 marzo 1947, aveva impiegata in operazioni di riporto.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art25 · fonte su Normattiva