Art. 40
[1](Art. 40 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Per quanto riguarda le passivita', la dichiarazione deve indicare:
- a)per i debiti, le generalita' e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;
- b)per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall'art. 15, le generalita' e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto;
- c)per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere;
- d)per le imposte, tasse e gravami indicati nell'art. 23, lettera d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva