Art. 27
[1](Art. 27 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Il denaro ed i titoli di credito al portatore, entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1 gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione, si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva