Art. 36
[1](Art. 36 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione e' stata operata al nome di altre persone in conformita' a quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 14 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, numero 100, e negli articoli 3 e 4 del presente Testo unico. I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10. I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5. Se il fabbricato e' esente dall'ordinaria imposta sui fabbricati e manca, comunque, un reddito accertato ai fini delle imposte erariali, questo e' ragguagliato al fitto, reale o presunto, dell'immobile, diminuito di un terzo.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva