Art. 40

[1](Art. 40 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Per quanto riguarda le passivita', la dichiarazione deve indicare:

  • a)per i debiti, le generalita' e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;
  • b)per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall'art. 15, le generalita' e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto;
  • c)per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere;
  • d)per le imposte, tasse e gravami indicati nell'art. 23, lettera d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art40 · fonte su Normattiva