Art. 94

[1](Art. 87 del decreto legislativo 1, ottobre 1947, n. 1131, e art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944)

[2]L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo e' riscossa, non oltre il 31 dicembre 1948, in rate uguali coincidenti con quelle normali per le imposte dirette. Per tutte le partite il cui imponibile sia inferiore a lire 750.000, fermo restando il pagamento delle rate di giugno ed agosto 1947, il residuo debito d'imposta e' riscosso in ventidue rate bimestrali uguali fino all'aprile 1951. Per le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, gli istituti d'istruzione, i corpi scientifici, le accademie e societa' storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera h), del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti, le partecipanze ed universita' agrarie, il pagamento della imposta e' rateato in anni dieci. I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione. Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 nonche' l'eventuale maggiorazione, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944. Il contribuente ha facolta' di chiedere, entro il 15 settembre 1947, il riscatto, con l'abbuono del dieci per cento, dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 90. Per tutte le partite, il cui imponibile sia inferiore a lire 750.000, l'abbuono, in caso di riscatto, e' del venti per cento. Il versamento del prezzo del riscatto deve effettuarsi in Tesoreria entro il 30 settembre 1947. In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore e al ricevitore provinciale. Per il riscatto si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 54.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art94 · fonte su Normattiva