Art. 51

[1](Art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11; art. 6 della legge 10 novembre 1949, n. 805; art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944)

[2]L'imposta straordinaria progressiva e' dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriili. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della riscossione dalla rata del febbraio 1948. L'importo delle due rate del febbraio e dell'aprile 1948 e' ripartito nelle quattro scadenti dal giugno al dicembre 1948, con inizio effettivo della riscossione con la rata del giugno 1948. E' in facolta' dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la, conseguente iscrizione a ruolo dell'imposta relativa, salva ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta con quella dovuta in base all'accertamento definitivo. L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata del febbraio 1948, e' ripartita nelle rate ancora da scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei. L'imposta inscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, e' riscossa in sei rate bimestrali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata. Per la riscossione dell'imposta, progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 nonche' l'eventuale maggiorazione, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art51 · fonte su Normattiva