Art. 56
[1](Art. 54 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]L'Amministrazione finanziaria puo', in qualsiasi momento, disporre d'ufficio il riscatto della imposta straordinaria sul patrimonio, quando vi sia fondato motive che possa venir meno la garanzia del credito erariale.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva