Art. 57

[1](Art. 55 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]E' autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d'imposta, sempre quando l'Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea. La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all'ammontare dell'imposta che si ottiene applicando al valore del cespite cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al valore dell'intero patrimonio a norma dell'articolo 31. Il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in piu' o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo. Il riscatto parziale deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza di ciascuna rata d'imposta e si riferisce a tutte le rate non ancora scadute. Il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art57 · fonte su Normattiva