Art. 70
[1](Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 26, sara' congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva