Art. 82
[1](Art. 75 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]L'imposta straordinaria e' applicata con le seguenti aliquote: 4 per cento per i soggetti indicati nella lettera a) dell'articolo 77; 2 per cento per i soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo suddetto; 3 per cento per i soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo stesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva