Art. 82

[1](Art. 75 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]L'imposta straordinaria e' applicata con le seguenti aliquote: 4 per cento per i soggetti indicati nella lettera a) dell'articolo 77; 2 per cento per i soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo suddetto; 3 per cento per i soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo stesso.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art82 · fonte su Normattiva