Art. 85

[1](Art. 21, secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]L'Amministrazione finanziaria ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non e' richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art85 · fonte su Normattiva