Art. 99
[1](Art. 92 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a dettare norme per accertare che i contribuenti, di cui al presente Testo unico, abbiano versato le quote dovute al fondo di nazionale in base al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72. A tale fine si intendono riaperti i termini ed il pagamento sara' esente da sopratassa e da multa.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva