Art. 114
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Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, possono essere autorizzate dal prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata nel modo e nelle forme stabilite nell'articolo precedente:
- a)per la fine dell'ente o della istituzione;
- b)per volontaria rinunzia;
- c)per abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto alla legale rappresentanza dell'ente.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 26 giugno 1960 · versione 0 su Normattiva