Art. 114

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 26 giugno 1960. Leggi il testo vigente →

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, possono essere autorizzate dal prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata nel modo e nelle forme stabilite nell'articolo precedente:

  • a)per la fine dell'ente o della istituzione;
  • b)per volontaria rinunzia;
  • c)per abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto alla legale rappresentanza dell'ente.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 26 giugno 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art114 · fonte su Normattiva