Art. 119
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Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nelle varie localita' e tenuto conto del riposo settimanale. Egli puo' farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto. Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, e' tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva