Art. 119
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Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme ((...)) che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nelle varie localita' e tenuto conto del riposo settimanale. Egli puo' farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto. ((E' demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformita' alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia)). Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, e' tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.
Testo vigente dal 14 ottobre 1955 al 12 maggio 1968 · versione 29 su Normattiva