Art. 125

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Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, e' pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico. I prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati. Su tali prezzi e' stabilito lo sconto minimo che i farmacisti debbono, in ogni caso, concedere alle Amministrazioni pubbliche e private tenute per legge, regolamenti, statuti o tavole di fondazione alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, e che abbiano, comunque, carattere di opere di assistenza e beneficenza. Il prezzo, cui possono essere venduti al pubblico le specialita' medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili e organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonche' i sieri, vaccini, virus, tossine, arseno-benzoli semplici e derivati deve essere segnato sull'etichetta. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto puo' ordinare la chiusura fino a un mese della farmacia; in caso di recidiva puo' dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai termini dell'art. 113.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art125 · fonte su Normattiva