Art. 125
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((Ogni anno, a cura del Ministero dell'interno, e' pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico. E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa. La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalita' di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonche' dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta. E' vietata la vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penale il prefetto puo' ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, puo' dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113)).
Testo vigente dal 18 giugno 1941 al 29 aprile 1944 · versione 7 su Normattiva