Art. 138
Per la costruzione delle scuole prevedute negli articoli 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche. Il Ministero dell'interno puo' concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva