Art. 201
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E' necessaria la licenza del prefetto per la pubblicita', a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presidi medici e chirurgici, ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici, di cure fisiche e affini, acque minerali, naturali o artificiali. Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto puo' sentire l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo comma e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941 · versione 0 su Normattiva