Art. 201
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E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. 28 Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentira' l'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio. E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali. La licenza e' rilasciata sentito il parere di una speciale commissione d esperti, nominata dal Ministro per l'interno. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo terzo comma ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854
28Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "E' attribuito al sindaco, che provvede sentito Ordine dei medici o dei veterinari e l'ufficiale sanitario, o il veterinario comunale, il potere di accordare licenze per la pubblicita' a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori, ai sensi del primo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1 maggio 1941, n. 422".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 27 dicembre 2002 · versione 72 su Normattiva