Art. 212
I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi. La spesa relativa e' anticipata dal comune ed e' ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base all'aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette. Il contributo e' inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali. Lo sgravio dell'imposta non da' luogo al rimborso del contributo. Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa e' a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva