Art. 231
Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podesta', che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario. Contro il provvedimento del podesta', e' ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto e' definitiva. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a mille. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1939, n. 1112
4La L. 16 giugno 1939, n. 1112 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffe', alle osterie".
Testo vigente dal 26 agosto 1939, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva