Art. 232
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La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podesta', spetta anche all'Ente nazionale per le industrie turistiche. Il podesta', anche su proposta dell'Ente nazionale delle industrie turistiche, sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo e' giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, puo' prescrivere all'esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrita'. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, puo' ordinare la chiusura dell'albergo. Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, e' ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 26 agosto 1939 · versione 0 su Normattiva