Art. 235
Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 238
Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani e' fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi…
Art. 236
Chiunque tiene in esercizio una stalla e' tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento. Nel caso di esonero
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art235 · fonte su Normattiva