Art. 25
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Nelle provincie, dove manchi temporaneamente il medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro componente medico del Consiglio provinciale di sanita' puo' essere incaricato dal Ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva