Art. 265
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Nei casi di peste bovina, di pleuro-pneumonite contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, puo', con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali riconosciuti infetti, quando cio' sia necessario a impedire la diffussione della malattia. In tali casi ai proprietari e' concessa un'indennita' fino alla meta' del valore dell'animale e in ogni caso non superiore a lire seicento per ogni capo di bestiame. L'importo della indennita' e' a carico dello Stato e della provincia in parti uguali. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 22 ottobre 1947 · versione 0 su Normattiva