Art. 265

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Nei casi di peste bovina, di pleuro-pneumonite contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, puo', con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali riconosciuti infetti, quando cio' sia necessario a impedire la diffussione della malattia. In tali casi ai proprietari e' concessa un'indennita' fino alla meta' del valore dell'animale e in ogni caso non superiore a lire seicento per ogni capo di bestiame. L'importo della indennita' e' a carico dello Stato e della provincia in parti uguali. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima della indennita' per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in L. 18.000 per ogni capo di bestiame".

Testo vigente dal 22 ottobre 1947 al 25 marzo 1965 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art265 · fonte su Normattiva