Art. 265
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Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalita' stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione. Nel casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.44 Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire ventimila per capo sino e da lire 2.000 a lire cinquemila per capo ovino e caprino. L'importo dell'indennita' e' per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia. I fondi per il pagamento delle indennita' sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', che provvedera' ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali. I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099
16Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima della indennita' per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in L. 18.000 per ogni capo di bestiame".
Il D.L. 8 maggio 1967, n. 247, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 luglio 1967, n. 514 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Alle malattie indicate al secondo comma dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e' aggiunta la peste suina classica".
Testo vigente dal 10 maggio 1967 al 1 gennaio 1968 · versione 46 su Normattiva