Art. 269
Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza: 1° i consorzi provinciali antitubercolari, le provincie, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; 2° l'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva