Art. 295
Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:
- a)con dispensari pubblici gratuiti;
- b)con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;
- c)con l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva