Art. 2

Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la Direzione generale della Sanita' pubblica ed il Consiglio superiore di sanita'. Il prefetto e' l'autorita' sanitaria della provincia. Egli presiede il Consiglio provinciale di sanita' e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale. Il podesta' e' l'autorita' sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario. Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art2 · fonte su Normattiva