Art. 304
Il Ministero dell'interno, per la istituzione dei reparti ospedalieri indicati nell'articolo precedente, stipula apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le modalita' per il loro funzionamento, la direzioni tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalita'. Questa non puo' superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si deve, in quanto e' possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree. La direzione dei reparti puo' essere affidata temporanea niente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando l'ospedale non posa provvedervi con altro medico specializzato.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva