Art. 34
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L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, e' nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia. ((Il concorso puo' essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso)). Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato trentadue anni di eta', e indipendentemente dal limite predetto:
- a)i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanita' pubblica;
- b)gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facolta' di medicina e chirurgia;
- c)i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1955 al 30 gennaio 1959 · versione 29 su Normattiva