Art. 34
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L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, e' nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia. Il concorso puo' essere indetto per singoli comuni quando si tratta di comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o anche di comuni dichiarati stazioni di cura soggiorno e turismo. Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato trentadue anni di eta, e indipendentemente dal limite predetto:
- a)i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'amministrazione della sanita' pubblica;
- b)i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 6 maggio 1947 · versione 0 su Normattiva