Art. 353

Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessita assoluta e urgente di occupare proprieta' particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' e dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art353 · fonte su Normattiva