Art. 372
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Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali. I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie comunali sono indetti dal prefetto e giudicati dalla Commissione indicata nell'art. 105 del presente testo unico.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva