Art. 372
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Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali. ((I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei Comuni e delle Aziende municipalizzate sono indetti rispettivamente dal Consiglio comunale o dalla. Commissione amministratrice dell'azienda e giudicati da una Commissione presieduta dal sindaco o dal presidente dell'Azienda ovvero da altro membro della Giunta comunale o della Commissione amministratrice, delegato dal sindaco o dal presidente. Tale Commissione e' composta del medico provinciale, di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, di un farmacista e di un chimico designati, fra estranei all'Amministrazione del comune o dell'azienda, dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice. I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della, Azienda municipalizzata)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1955 al 12 maggio 1968 · versione 29 su Normattiva