Art. 392
I benefici, indicati negli articoli 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi. La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per l'esecuzione di detti articoli.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva