Art. 57

Il prefetto ha facolta' di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piu' medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo dei sanitari della provincia. Il decreto del prefetto contiene l'indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non puo' essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. L'assunzione dell'incarico e' obbligatoria. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell'art. 256, le disposizioni prevedute nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art57 · fonte su Normattiva