Art. 68

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La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, e' fatta dal podesta' o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso. Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione, purche' non abbiano oltrepassato i trentadue anni di eta'. 33 Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1958, n. 1174

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La L. 30 dicembre 1958, n. 1174 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal quarto comma dell'art. 34 e dal secondo comma dell'art. 68 dei testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' portato da 32 a 35 anni".

Testo vigente dal 30 gennaio 1959 al 26 aprile 1961 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art68 · fonte su Normattiva